News

Prodotti biologici: Normativa UE 2018/848

A decorrere dal 1 gennaio 2021 entrerà  in vigore il nuovo regolamento UE 2018/848 sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti bio, che abroga il regolamento CE n. 834/2007. Il nuovo testo (qui) è stato approvato dal Parlamento e dal Consiglio europeo il 30 maggio scorso e ha avuto una lunga “gestazione”.

Principali categorie di prodotti certificabili

  • Vegetali e prodotti vegetali non trasformati (compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale);
  • Animali e prodotti animali non trasformati;
  • Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;
  • Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;
  • Mangimi;
  • Vino
  • Altri prodotti elencati nell’allegato I del presente regolamento o non ricompresi nelle precedenti categorie.

Principali novità 

  • Lo scopo di applicazione è esteso ai prodotti elencati nell’allegato I del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea (es. sale marino e altri sali; bozzoli di bachi da seta; cera d’api; tappi di sughero; cotone, lana e pellami); nonostante le forti richieste, la ristorazione resta esclusa ma è facoltà  degli Stati membri riconoscere standard nazionali applicabili al settore fermo restando il divieto dell’utilizzo del logo europeo in questi casi; a queste regole devono attenersi chi voglia effettuare il lancio di un prodotto sul mercato
  • Sono inserite, tra le altre, le definizioni di “misure preventive” e “misure precauzionali” con riferimento specifico ai requisiti della produzione bio, nonchè la definizione di “nanomateriali” (esplicitamente proibiti);
  • àˆ consentito agli Stati membri di avere regole che proibiscono l’etichettatura di prodotti che contengono sostanze non ammesse sopra una determinata soglia, ma tali regole non devono impedire la commercializzazione di prodotti biologici ottenuti in altri Stati membri (in altri termini: si mantiene l’attuale idiosincrasia per cui un prodotto biologico fatto in Italia che abbia accidentalmente un residuo superiore a 0,01 ppm non può essere etichettato e venduto come bio ma lo stesso prodotto con lo stesso livello di residui fatto in Francia, può essere etichettato e venduto liberamente in Italia);
  • I certificati emessi dagli Organismi di certificazione tornano ad essere chiamati con il loro nome e non più “documenti giustificativi” su fogli di lavoro; sono individuate 7 categorie di prodotti che possono essere certificate e gli operatori possono scegliere diversi Organismi di certificazione per le diverse categorie di prodotti; sono definiti criteri per esonerare gli operatori dall’essere “certificati”;
  • àˆ introdotta anche sul territorio europeo la certificazione per “gruppi di operatori” i cui membri devono soddisfare alcuni requisiti (costo di certificazione superiore al 2% del fatturato bio; fatturato inferiore a 25.000 euro/anno; superfici massime diverse per tipologie produttive; il gruppo deve avere personalità  legale ed istituire un sistema di controllo interno, nonchè avere un sistema di commercializzazione comune tra i membri che devono trovarsi in prossimità  geografica);
  • Sono previste ulteriori deroghe al requisito del controllo minimo annuale degli operatori;
  • Le nuove modalità  di import saranno basate solo su due canali: uno prevede accordi commerciali bilaterali tra l’Unione Europea e i singoli Paesi richiedenti; l’altro prevede il riconoscimento di Autorità  od Organismi privati unicamente per gli scopi della certificazione in conformità  al nuovo regolamento.