A partire dallo scorso mesi di maggio 2016, il porto d’armi in corso di validità non basta più per entrare in un’armeria e acquistare munizioni o fucili: se non si paga la tassa di concessione governativa il titolare del negozio deve negare la vendita.
Niente munizioni nè fucili se non si paga la tassa annuale
Si tratta di una circolare del Ministero dell’Interno, la 557/PAS/U/008463/10100.A(1)1- del 20 maggio 2016. Il provvedimento vale ora sia per la pratica sportiva del tiro che per la caccia e ha già sollevato polemiche e contestazioni da parte dei cacciatori e degli appassionati di tiro a volo. Fino a prima di tale data infatti rientrava nella normalità il fatto di poter entrare in un’armeria e chiedere di acquistare ad esempio delle cartucce per i fucili da utilizzare nel proprio sport preferito.
Ora invece potrebbe sorgere spontanea la domanda e chiedere al rivenditore a cosa serve la ricevuta di versamento della concessione governativa, se comunque si è in possesso di un porto d’armi regolare e in corso di validità . La risposta risiede per l’appunto nel testo di questa circolare, della quale si legge in oggetto: “Validità della licenza di porto di fucile per uso caccia in caso di mancato pagamento delle tasse di concessioni governative e rilascio della licenza di porto d’arma lunga per l’esercizio dello sport del tiro a volo-Chiarimentiâ€.
Cosa comporta questo tipo di disposizione? Il motivo che scatena la disputa risiede nel fatto che se un cacciatore non paga la tassa di concessione governativa semplicemente perchè non vuole andare a caccia, in questo modo deve obbligatoriamente privarsi anche del semplice tiro sportivo per svago nel tempo libero. I due provvedimenti infatti non risultano distinti in base all’attività svolta ma il divieto di acquistare fucili e munizioni si estende dalla caccia al tiro a volo; d’altra parte le associazioni di categoria l’hanno già definita come discriminatoria nei confronti del cacciatore che invece sceglie di praticare solo il tiro sportivo. Infatti come si legge nella nota, il cacciatore che intende fare uso della licenza di porto di fucile per uso caccia anche per l’esercizio dell’attività di tiro a volo, deve necessariamente corrispondere la tassa annuale di concessione governativa. Obbligo che si estende non solo alla pratica sportiva ma anche all’acquisto dei fucili e delle munizioni.
La tassa di cui si parla al momento ammonta a circa 173 euro annuali e verosimilmente si può supporre che, essendo vietata la pratica in modo indiretto e l’acquisto dei rifornimenti in modo diretto, possa risultare illegittimo anche il trasporto stesso di armi e munizioni, in caso di mancata ottemperanza di tale obbligo. Le conseguenze dell’emanazione di questa circolare potrebbero ricadere perfino nel procedimento penale a carico dell’inadempiente, stando alle prime interpretazioni di alcune questure.
Altri tipi di provvedimenti sono stati inoltre stabiliti di recente dall’attuale Governo Renzi. Nella fattispecie si tratta dell’obbligo di segnare sul tesserino i capi di migratoria al momento dell’abbattimento e non quindi alla fine della giornata, come invece prevedeva fino ad oggi la legge in vigore.
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