Il 31 marzo 2015 è stata una data molto importante per Ministeri, Enti Nazionali, Amministrazioni locali, Agenzie fiscali, enti nazionali di previdenza e per tutte quelle aziende che hanno rapporti con i suddetti Enti.
A partire dal 31 marzo 2015, infatti, i soggetti appena elencati non potranno procedere al pagamento (neppure in forma parziale) fino a quando la “controparte” non provvederà  ad inviare una fattura redatta in formato elettronico.
La Legge Finanziaria del 2008 ha introdotto, infatti, un vero e proprio obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il Legislatore ha stabilito una serie di regole tecniche e di principi da rispettare ai fini della creazione, dell’invio e della conservazione delle fatture elettroniche.

FATTURE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO

In particolare, infatti, la trasmissione delle fatture elettroniche dovrà  essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) ovvero attraverso l’unico sistema in grado di ricevere e di inoltrare le fatture elettroniche alle Pubbliche Amministrazioni destinatarie.

Il funzionamento di tale sistema è disciplinato e definito dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Il Sistema di Interscambio, inoltre, è l’unico sistema in grado di gestire i dati “in forma aggregata” nonchè i “flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica”.

IL RUOLO E I COMPITI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

E’ l’Agenzia delle Entrate l’ente che gestisce il Sistema d’Interscambio. E’ all’Agenzia che il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 assegna una serie di compiti e funzioni fondamentali. In particolare, l’Agenzia delle Entrate controlla la gestione tecnica del Sistema di Interscambio, vigila sul trattamento dei dati e sulle informazioni, coordina il Sistema di Interscambio con il sistema informatico della fiscalità , elabora i flussi informativi al fine di integrarli nell’ambito del sistema di monitoraggio della Finanza Pubblica.
In maniera periodica, inoltre, l’Agenzia delle Entrate è tenuta a relazionare al Ministero dell‘Economia e delle Finanze sull’evoluzione e l’andamento del sistema.
I soggetti coinvolti nell’ambito del processo di digitalizzazione delle fatture nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni sono i seguenti:

– i fornitori di beni e servizi verso le PA;
– gli intermediari (come le banche, le Poste, i commercialisti…) ovvero quei soggetti ai quali gli operatori economici possono rivolgersi per la compilazione delle fatture elettroniche;
– le Pubbliche Amministrazioni.